3.
La durata dell’Associazione è illimitata.
4.
All’atto dell’approvazione del presente Statuto, la Sede Legale
dell’Associazione è a Roma, in Viale Bruno Buozzi 47 – 00197. Eventuali
successive variazioni della stessa verranno comunicate con massima
sollecitudine a tutti gli associati e agli Enti interessati.
ART. 2 (Finalità)
1.
L’A.R.V.A.S., operando secondo i principi promossi, affermati e nobilitati
dalla dottrina cristiana e dagli insegnamenti della Chiesa, ha lo scopo,
per esclusivi fini di solidarietà, di:
a) dare assistenza volontaria e gratuita a coloro che si trovano in stato
di infermità, senza alcuna discriminazione, presso le Strutture
ospedaliere, le Cliniche, le RSA, gli Istituti di riabilitazione e ogni
Struttura destinata alla cura dell’essere umano; su specifica
autorizzazione da parte del Consiglio Esecutivo l’attività di volontariato
può essere svolta anche a domicilio
b) partecipare a rendere le Strutture ed i Servizi sociosanitari sempre più
rispondenti alle esigenze di un’assistenza qualificata, nel rispetto della
dignità e della libertà della persona, allo scopo di contribuire al
progetto di umanizzazione della degenza e del sostegno alla persona
c) concorrere all’educazione sanitaria della popolazione attraverso corsi
di formazione per volontari e di aggiornamento degli stessi, nonché
attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative di approfondimento su
tematiche sociosanitarie.
2.
L’attività dell’A.R.V.A.S. è rivolta a terzi ed è espressione di
responsabile partecipazione all’assistenza come apporto complementare e non
sostitutivo dell’intervento pubblico, e come cultura e pratica del dono
quali espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo, spontaneità
ed autonomia.
3.
La finalità prioritaria è di natura civica, solidaristica e di utilità
sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni,
le Province autonome e gli Enti locali.
ART. 3 (Norme applicabili)
1.
Si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 117 del 2 luglio 2017,
attuativo della Legge 106/2016, detto “Codice del Terzo Settore”, nonché le
successive disposizioni integrative emesse. Tutte le attività
dell’A.R.V.A.S. fanno riferimento a quanto descritto all’art. 5, capo 1,
lettere b) c) d), del citato Decreto.
2.
Per quanto non previsto dal “Codice del Terzo Settore” si applicano le
norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
ART. 4 (Risorse economiche)
1.
L’A.R.V.A.S. per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività
può trarre mezzi da:
a) quote associative annuali
b) liberi contributi degli aderenti, di privati, di Enti o Istituzioni
pubbliche, donazioni e lasciti testamentari, rendite di beni mobili ed
immobili pervenuti all’A.R.V.A.S. a qualunque titolo
c) destinazione del 5x1000
d) rimborsi derivanti da atti di convenzione per la copertura assicurativa
dei volontari
e) attività produttive marginali
f) iniziative di finanziamento per le proprie attività di interesse
generale o di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa
mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di
beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi
g) pubblicazioni e sponsorizzazioni per la divulgazione della sua immagine
e delle sue finalità.
ART. 5 (Aderenti)
1.
Gli aderenti si distinguono in associati ordinari, onorari e sostenitori.
2.
Per le disposizioni relative all’iscrizione come associato ordinario, così
come per l’iscrizione quale associato onorario e sostenitore si rimanda a
quanto previsto nell’allegato Regolamento di attuazione.
3.
Per gli aspetti operativi degli associati ordinari si rimanda a quanto
previsto nel sopracitato Regolamento di attuazione.
4.
Ogni associato ordinario presta la propria opera a titolo totalmente
gratuito, senza fini di lucro diretto o indiretto. Possono essere
rimborsate eventuali spese connesse all’attività prestata, solo se
preventivamente autorizzate e successivamente documentate.
ART. 6 (Diritti ed obblighi degli aderenti)
1.
Tutti gli associati ordinari hanno l’obbligo di rispettare le norme del
presente Statuto.
2.
Gli associati ordinari hanno diritto di:
a) partecipare con diritto di voto alle assemblee degli associati e di
poter consultare, previo appuntamento, tutta la documentazione depositata
presso la Segreteria della sede legale dell’A.R.V.A.S. inerente gli
argomenti all'O.d.g. dell'assemblea
b) svolgere il proprio servizio secondo quanto previsto nel Regolamento di
attuazione
c) recedere dall’appartenenza all’A.R.V.A.S.
3.
Gli associati ordinari hanno l’obbligo di:
a) effettuare il pagamento della quota associativa annuale entro il 20
gennaio
b) svolgere l’attività annuale minima prevista dal Regolamento di
attuazione
c) prestare servizio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di
attuazione
d) partecipare alle riunioni periodiche indette dal Responsabile del G.O.L.
e ad eventuali corsi di aggiornamento; questa attività è computabile in
quella annuale di servizio
e) mantenere confidenziali tutte le informazioni eventualmente ricevute
sullo stato di ricovero e sullo stato di salute del paziente, nonché sulle
procedure diagnostiche e terapeutiche alle quali lo stesso è stato o è
sottoposto, poiché le informazioni confidenziali hanno tutte carattere di
assoluta riservatezza e non possono essere divulgate nemmeno all’interno
dell’Associazione e niente di quanto il volontario viene a sapere su un
paziente durante la propria attività può essere comunicato ad altre
persone.
ART. 7 (Quota associativa)
1.
La quota associativa viene deliberata dall’Assemblea degli associati su
proposta motivata del Consiglio Esecutivo.
2.
La quota associativa, che comprende gli oneri di assicurazione obbligatoria
prevista dalla normativa vigente, è a carico degli associati ordinari; ha
valenza per l’anno solare, non è frazionabile e per essa non è previsto
rimborso in caso di dimissioni o perdita a qualunque titolo della qualità
di associato.
ART. 8 (Perdita della qualità di associato)
1.
Gli associati cessano di appartenere all’A.R.V.A.S. per morte, dimissioni, esclusione o espulsione.
2.
Le dimissioni devono essere date in forma scritta ed
inviate al Consiglio Esecutivo tramite il Responsabile del
G.O.L..
3.
L’esclusione avviene su proposta del Responsabile del G.O.L quando
l’associato non rispetta le disposizioni di cui all’art. 6, capo 3, del presente Statuto.
4.
L’espulsione avviene quando l’associato:
a) firma la presenza senza aver effettuato il servizio o firma per un altro
associato assente o delega altri a firmare la presenza in sua vece
b) accetta compensi per il servizio effettuato nella Struttura in cui opera
come volontario, e comunque in ogni occasione e luogo utilizzando a tale
scopo il titolo di associato all’A.R.V.A.S.
c) svolge attività di volontariato come associato all’A.R.V.A.S. non
autorizzato preventivamente dal Responsabile del G.O.L.
d) si avvale del titolo di volontario per ottenere favori o facilitazioni
personali
e) compie irregolarità o inadempienze gravi disinteressandosi del
conseguimento delle finalità dell’associazione, anzi procurando ad essa un
danno di immagine con comportamenti inadeguati al ruolo di volontario.
5.
L’esclusione e l’espulsione vengono disposte con delibera del Consiglio
Esecutivo su segnalazione del Responsabile del G.O.L. o di terzi anche non
appartenenti all’associazione.
6.
Contro tali provvedimenti è consentito il ricorso al Collegio Arbitrale
entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Trascorso tale termine il
provvedimento si intende definitivo.
7.
E’ obbligatoria presso la Segreteria della sede legale dell’A.R.V.A.S la
tenuta di un registro associativo, anche in formato elettronico, nel quale
vengono riportati i nominativi degli associati espulsi e la relativa
motivazione.
8.
Dalle dimissioni o dal provvedimento di esclusione è possibile la
riammissione, con istanza inviata al Consiglio Esecutivo e secondo le
modalità espresse nel Regolamento di attuazione. Dopo un provvedimento di
espulsione non è ammessa alcuna forma di riammissione.
ART. 9 (Corsi di formazione e di aggiornamento)
1.
Il Consiglio Esecutivo, in accordo e su richiesta del Responsabile del
G.O.L., valuta e autorizza i programmi dei corsi di formazione per nuovi
volontari, seguendo modalità diverse a seconda delle particolarità della
Struttura presso la quale operano i Volontari.
2.
Il Consiglio Esecutivo, per valutazione diretta o su richiesta del
Responsabile del G.O.L., promuove ed organizza i corsi di aggiornamento per
i volontari e di approfondimento su temi di interesse collettivo
riferibili all’area socio-sanitaria, anche di intesa con Enti o altre
Associazioni.
Titolo II
L’ORGANIZZAZIONE
ART. 10 (Organi dell’Associazione)
1.
Gli Organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Esecutivo
c) il Presidente
d) il Vicepresidente
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto dalla normativa di
riferimento)
ART. 11 (L’Assemblea degli associati)
1.
L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente in via ordinaria
almeno una volta l’anno ed in via straordinaria quando il Presidente, su
parere conforme del Consiglio Esecutivo, lo reputi necessario ed opportuno,
o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli
associati aventi diritto al voto; hanno diritto di voto tutti coloro che
risultano iscritti nell’elenco dei nuovi associati da almeno tre mesi
rispetto alla data prevista per l’Assemblea.
2.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea è trasmesso con lettera
raccomandata diretta ai Responsabili dei G.O.L. oppure con altre forme di
trasmissione (e-mail, fax, posta certificata, ecc.) per le quali si possa
avere prova di ricezione. L’avviso di convocazione contenente luogo, data e
ora di prima e seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno e gli eventuali allegati, deve essere trasmesso almeno 20
giorni prima della data prevista per l’Assemblea, e deve essere portato
immediatamente a conoscenza di tutti gli associati a cura di ciascun
Responsabile di G.O.L. nelle forme e con le modalità che la Struttura
consente.
3.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo o, in sua
assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Il
Presidente è assistito da un Segretario, che può essere il Segretario
dell’A.R.V.A.S. o altra persona di sua fiducia.
4.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza, di persona o per delega, della maggioranza semplice degli
associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con qualunque
numero di presenti. Per l’Assemblea straordinaria è richiesta in prima
convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda
convocazione la presenza della maggioranza degli associati.
5.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano
tutti gli aderenti.
6.
Ciascun associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. Il
delegante può delegare esclusivamente associati iscritti all’A.R.V.A.S.
7.
E’ consentito, su espressa indicazione del Consiglio Esecutivo,
l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero
l’espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia
possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
8.
In considerazione dell’attività svolta dall’A.R.V.A.S. in più ambiti
territoriali, su specifica autorizzazione del Consiglio Esecutivo, é
consentito lo svolgimento di assemblee decentrate, cioè in città diverse,
ma tutte nello stesso giorno e con il medesimo O.d.g.. A tali Assemblee si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2. e 3.
del presente articolo.
9.
L’Assemblea ordinaria delibera su:
a) elezione dei Membri del Consiglio Esecutivo
b) nomina del Collegio dei Revisori ove previsto
c) approvazione del bilancio consuntivo e del conto preventivo
d) nomina degli associati onorari
e) programmi e proposte da parte del Consiglio Esecutivo
f) proposte da parte dei G.O.L. o singoli associati preventivamente
vagliate dal Consiglio Esecutivo.
10.
L’Assemblea straordinaria delibera su:
a) modificazioni dello Statuto
b) responsabilità dei componenti degli Organi sociali ed eventuali
provvedimenti in materia
c) scioglimento, trasformazione, scissione, fusione dell’associazione.
ART. 12 (Il Consiglio Esecutivo)
1.
Il Consiglio Esecutivo è eletto dall’Assemblea degli associati, si compone
di nove Membri e dura in carica un quadriennio.
2.
Il Consiglio Esecutivo:
a) elegge tra i suoi Membri il Presidente, che è anche il Presidente
dell’A.R.V.A.S., ed il
Vicepresidente
b) nomina il Segretario ed il Tesoriere
c) dà esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea
d) assegna agli associati gli incarichi da svolgere per il buon
funzionamento dell’A.R.V.A.S. ed il raggiungimento delle sue finalità
e) propone all’Assemblea la nomina degli associati onorari
f) ratifica gli elenchi degli associati ordinari iscritti
g) ratifica gli elenchi degli associati sostenitori
h) ratifica le richieste di dimissioni
i) accoglie o rigetta le richieste di ammissione o di riammissione
j) delibera l’istituzione e la revoca di Gruppi Operativi
Locali
k) nomina i Responsabili ed i Vice Responsabili dei G.O.L. ed è sua facoltà nominare più di un Vice
Responsabile per la stessa Struttura
l) delibera l’esclusione o l’espulsione degli associati
m) promuove, autorizza e cura l’effettuazione dei corsi di formazione per
nuovi volontari e di aggiornamento per gli associati
n) propone all’Assemblea l’eventuale modifica della quota di iscrizione
annuale
o) cura la stipula di idonei contratti di assicurazione per gli associati
p) cura il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione
q) dà attuazione ad eventuali provvedimenti adottati dal Collegio
Arbitrale;
r) delibera l’eventuale assunzione di personale esterno
s) nomina eventuali esperti a seconda di particolari e straordinarie
necessità
t) sottopone all’Assemblea degli associati le proposte di bilancio
consuntivo e di conto preventivo, redatte anche avvalendosi di figure
esterne all’associazione, disponendone l’invio ad ogni Responsabile di
G.O.L. unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
3.
Per gli aspetti organizzativi e le modalità operative dell’attività del
Consiglio Esecutivo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento di
attuazione.
4.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Esecutivo è necessaria la
presenza di almeno cinque Membri che deliberano a maggioranza. In caso di
parità nel corso delle votazioni il voto di chi presiede ha valore doppio.
ART. 13 (Il Presidente)
1.
Sono compiti del Presidente:
a) rappresentare legalmente l’A.R.V.A.S. nei confronti di terzi ed in
giudizio
b) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati ed il Consiglio
Esecutivo
c) curare l’esecuzione delle delibere degli Organi istituzionali
d) vigilare sull’osservanza delle norme statutarie
e) coordinare a tutti i livelli l’attività associativa, sia in riferimento
ai G.O.L. che nei confronti di terzi
f) proporre al Consiglio Esecutivo l’eventuale nomina di esperti
g) notificare agli interessati i provvedimenti di espulsione
h) procedere alla stipula di atti di convenzione con Enti pubblici o
privati, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore
i) predisporre l’Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Esecutivo e
dell’Assemblea degli associati
j) firmare il bilancio consuntivo ed il conto preventivo
k) curare i rapporti istituzionali con gli Enti regionali o locali e con i
Rappresentanti di altre associazioni, nonché con le Autorità Diocesane, nei
territori ove sono presenti Gruppi Operativi dell’A.R.V.A.S
l) partecipare alle attività della Consulta Diocesana delle Associazioni di
Volontariato cattoliche
m) adottare, in caso di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza
del Consiglio Esecutivo, dandone immediata comunicazione ai Membri e
rinviando la ratifica dei provvedimenti alla prima riunione utile.
ART. 14 (Il Vicepresidente)
1.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
assumendone i compiti.
ART. 15 (Il Segretario)
1.
Sono compiti del Segretario:
a) assistere il Presidente nella sua attività
b) coordinare il lavoro di segreteria dando indicazioni al personale
dipendente
c) curare la tenuta e l’aggiornamento del registro degli associati
d) redigere i verbali degli Organi collegiali
ART.16 (Il Tesoriere)
1.
Sono compiti del Tesoriere:
a) curare la contabilità dell’A.R.V.A.S. presentando un dettagliato
rendiconto al Consiglio Esecutivo al termine della gestione annuale o
dietro loro richiesta
b) rendere disponibile la documentazione contabile necessaria per la
redazione del bilancio consuntivo a richiesta del Consiglio Esecutivo, al
fine del relativo esame e della successiva presentazione in Assemblea
c) su incarico del Presidente effettuare eventuali pagamenti per spese
ordinarie e straordinarie
d) tenere i rapporti con eventuali Società di gestione amministrativa
incaricate dal Consiglio
Esecutivo
e) curare gli aspetti economici degli atti di convenzione con gli Enti ed
in particolar modo le pratiche relative ai rimborsi delle quote di
assicurazione degli associati.
ART. 17 (Collegio Revisori dei Conti)
1.
La nomina dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti o di un Organo di
controllo monocratico è obbligatoria quando siano superati per due esercizi
consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale di € 110.000,00
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, di € 220.000,00
c) dipendenti occupati, 5 unità
Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non
vengono superati
2.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 C.c.. I
componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui
all'art. 2397, comma secondo, C.c.. Nel caso di Organo collegiale, i
predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
ART. 18 (Il Collegio Arbitrale)
1.
Qualsiasi controversia sorga per l’interpretazione e l’esecuzione delle
norme statutarie fra gli Organi, fra gli Organi e gli associati, fra gli
associati tra loro, deve essere demandata alla determinazione inappellabile
di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i
quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza particolari formalità di
procedura, salvo il contraddittorio, entro 30 giorni dalla nomina.
2.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo dai
primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma,
il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse
provveduto.
3.
La determinazione del Collegio arbitrale è inappellabile ed avrà effetto di
accordo direttamente raggiunto tra le parti.
ART. 19 (Gruppi Operativi Locali)
1.
Gli associati ordinari non possono operare in nome o per conto
dell’A.R.V.A.S. in modo autonomo ma devono far parte di un Gruppo Operativo
Locale (G.O.L.) e sono coordinati da un Responsabile nominato dal Consiglio
Esecutivo, sostituito da un Vice Responsabile in caso di assenza o
impedimento, che decade con la revoca del mandato al Responsabile o la sua
sostituzione.
2.
Ogni Responsabile può coordinare un solo G.O.L., fatta temporanea eccezione
in caso di avviamento di un nuovo G.O.L..
3.
Sono compiti del Responsabile:
a) organizzare e seguire l’attività degli associati per l’efficace
funzionamento del servizio e per gli scopi istituzionali dell’A.R.V.A.S.,
attenendosi alle disposizioni dello Statuto;
b) provvedere affinché l’attività del Gruppo sia il più possibile attinente
alle necessità locali;
c) curare i rapporti con la Dirigenza sanitaria e amministrativa della
Struttura, secondo le direttive ricevute dal Consiglio Esecutivo e, tranne
i casi di urgenza, previa consultazione con lo stesso;
d) segnalare al Consiglio Esecutivo eventuali comportamenti degli associati
non conformi alle norme statutarie o, comunque, lesivi per il buon nome
dell’associazione;
e) provvedere alla riscossione delle quote annuali di iscrizione entro il
20 gennaio di ogni anno, trasmettendo alla Segreteria centrale con
immediatezza tutta la documentazione inerente il G.O.L.;
f) organizzare i corsi di formazione per nuovi associati secondo le
necessità locali in accordo con il Consiglio Esecutivo che dovrà approvarne
i programmi;
g) organizzare con ragionevole frequenza corsi di aggiornamento o di
approfondimento;
h) partecipare agli incontri periodici organizzati dal Consiglio Esecutivo.
i) nominare i Coordinatori di Reparto, per un migliore funzionamento delle
attività dei volontari qualora lo ritenga necessario. La durata di tali
nomine è a discrezione del Responsabile del G.O.L..
Titolo III
DISPOSIZIONI DIVERSE
ART. 20 (Consulente ecclesiastico)
1.
Dove opera l’A.R.V.A.S. può avvalersi della presenza di un consulente
ecclesiastico nominato dall’Autorità diocesana.
ART. 21 (Cariche)
1.
Possono presentare la propria candidatura a Consigliere tutti gli associati
con almeno tre anni di iscrizione e di attività continuativa
nell’A.R.V.A.S.
2.
La carica di Membro del Consiglio Esecutivo ha la durata di un quadriennio
ed è rinnovabile a seguito di voto assembleare. Qualora per qualsiasi
motivo venga a mancare un Membro eletto in Consiglio Esecutivo verrà
sostituito dal primo dei non eletti.
3.
In mancanza di candidati idonei si provvederà all’elezione dei nuovi Membri
nel corso della prima riunione dell’Assemblea degli associati, a condizione
che il Consiglio Esecutivo mantenga il numero minimo di componenti
previsto. Gli eventuali nuovi Membri restano in carica fino alla scadenza
del mandato per il Membro sostituito.
4.
Qualora nell’elezione delle cariche si verificasse parità di voti si
considera eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza
all’associazione.
5.
La nomina a Responsabile del G.O.L. ha la durata di un quadriennio ed è
rinnovabile, tacitamente o su esplicita delibera del Consiglio
Esecutivo.
6.
Tutte le cariche e gli incarichi associativi possono essere revocati in
qualsiasi momento dallo stesso Organo che ha effettuato l’elezione o la
nomina.
7.
Chi assume cariche elettive in A.R.V.A.S. non può ricoprire cariche
elettive in associazioni similari che abbiano finalità identiche, e
viceversa. Tutte le cariche associative sono gratuite.
ART. 22 (Esercizio finanziario)
1.
L’esercizio finanziario dell’A.R.V.A.S. si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
ART. 23 (Scioglimento dell’associazione)
1.
Lo scioglimento dell’A.R.V.A.S. deve essere deliberato dall’Assemblea
convocata in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno
tre/quarti degli associati.
2.
In caso di scioglimento ogni patrimonio e bene mobile ed immobile sarà
devoluto, su decisione assembleare, ad altra Organizzazione o Ente con
finalità e scopi analoghi.
ART. 24 (Norme di rinvio)
1.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla
normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore ed al Codice civile.
ART. 25 (Validità)
1.
Le norme del presente Statuto e dell’allegato Regolamento di attuazione
entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.