A.R.V.A.S.
ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI ASSISTENZA SANITARIA
Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore
STATUTO
(Approvato in assemblea straordinaria il 22.09.18 e successive modifiche il 27.04.19)

Titolo I
NATURA, FINALITA’, ADERENTI

ART. 1 (Costituzione)
1. E’ costituita con sede in Roma l’Organizzazione di volontariato, Ente del Terzo Settore, denominata ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI ASSISTENZA SANITARIA detta, in forma breve, A.R.V.A.S., che opera nel territorio della Regione Lazio attraverso i Gruppi Operativi Locali detti, in forma breve, G.O.L. così come regolati al successivo art.19.
2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.
4. All’atto dell’approvazione del presente Statuto, la Sede Legale dell’Associazione è a Roma, in Viale Bruno Buozzi 47 – 00197. Eventuali successive variazioni della stessa verranno comunicate con massima sollecitudine a tutti gli associati e agli Enti interessati.

ART. 2 (Finalità)
1. L’A.R.V.A.S., operando secondo i principi promossi, affermati e nobilitati dalla dottrina cristiana e dagli insegnamenti della Chiesa, ha lo scopo, per esclusivi fini di solidarietà, di:
a) dare assistenza volontaria e gratuita a coloro che si trovano in stato di infermità, senza alcuna discriminazione, presso le Strutture ospedaliere, le Cliniche, le RSA, gli Istituti di riabilitazione e ogni Struttura destinata alla cura dell’essere umano; su specifica autorizzazione da parte del Consiglio Esecutivo l’attività di volontariato può essere svolta anche a domicilio
b) partecipare a rendere le Strutture ed i Servizi sociosanitari sempre più rispondenti alle esigenze di un’assistenza qualificata, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, allo scopo di contribuire al progetto di umanizzazione della degenza e del sostegno alla persona
c) concorrere all’educazione sanitaria della popolazione attraverso corsi di formazione per volontari e di aggiornamento degli stessi, nonché attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative di approfondimento su tematiche sociosanitarie.
2. L’attività dell’A.R.V.A.S. è rivolta a terzi ed è espressione di responsabile partecipazione all’assistenza come apporto complementare e non sostitutivo dell’intervento pubblico, e come cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo, spontaneità ed autonomia.
3. La finalità prioritaria è di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

ART. 3 (Norme applicabili)
1. Si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, attuativo della Legge 106/2016, detto “Codice del Terzo Settore”, nonché le successive disposizioni integrative emesse. Tutte le attività dell’A.R.V.A.S. fanno riferimento a quanto descritto all’art. 5, capo 1, lettere b) c) d), del citato Decreto.
2. Per quanto non previsto dal “Codice del Terzo Settore” si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

ART. 4 (Risorse economiche)
1. L’A.R.V.A.S. per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività può trarre mezzi da:
a) quote associative annuali
b) liberi contributi degli aderenti, di privati, di Enti o Istituzioni pubbliche, donazioni e lasciti testamentari, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’A.R.V.A.S. a qualunque titolo
c) destinazione del 5x1000
d) rimborsi derivanti da atti di convenzione per la copertura assicurativa dei volontari
e) attività produttive marginali
f) iniziative di finanziamento per le proprie attività di interesse generale o di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi
g) pubblicazioni e sponsorizzazioni per la divulgazione della sua immagine e delle sue finalità.

ART. 5 (Aderenti)
1. Gli aderenti si distinguono in associati ordinari, onorari e sostenitori.
2. Per le disposizioni relative all’iscrizione come associato ordinario, così come per l’iscrizione quale associato onorario e sostenitore si rimanda a quanto previsto nell’allegato Regolamento di attuazione.
3. Per gli aspetti operativi degli associati ordinari si rimanda a quanto previsto nel sopracitato Regolamento di attuazione.
4. Ogni associato ordinario presta la propria opera a titolo totalmente gratuito, senza fini di lucro diretto o indiretto. Possono essere rimborsate eventuali spese connesse all’attività prestata, solo se preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

ART. 6 (Diritti ed obblighi degli aderenti)
1. Tutti gli associati ordinari hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto.
2. Gli associati ordinari hanno diritto di:
a) partecipare con diritto di voto alle assemblee degli associati e di poter consultare, previo appuntamento, tutta la documentazione depositata presso la Segreteria della sede legale dell’A.R.V.A.S. inerente gli argomenti all'O.d.g. dell'assemblea
b) svolgere il proprio servizio secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione
c) recedere dall’appartenenza all’A.R.V.A.S.
3. Gli associati ordinari hanno l’obbligo di:
a) effettuare il pagamento della quota associativa annuale entro il 20 gennaio
b) svolgere l’attività annuale minima prevista dal Regolamento di attuazione
c) prestare servizio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione
d) partecipare alle riunioni periodiche indette dal Responsabile del G.O.L. e ad eventuali corsi di aggiornamento; questa attività è computabile in quella annuale di servizio
e) mantenere confidenziali tutte le informazioni eventualmente ricevute sullo stato di ricovero e sullo stato di salute del paziente, nonché sulle procedure diagnostiche e terapeutiche alle quali lo stesso è stato o è sottoposto, poiché le informazioni confidenziali hanno tutte carattere di assoluta riservatezza e non possono essere divulgate nemmeno all’interno dell’Associazione e niente di quanto il volontario viene a sapere su un paziente durante la propria attività può essere comunicato ad altre persone.

ART. 7 (Quota associativa)
1. La quota associativa viene deliberata dall’Assemblea degli associati su proposta motivata del Consiglio Esecutivo.
2. La quota associativa, che comprende gli oneri di assicurazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, è a carico degli associati ordinari; ha valenza per l’anno solare, non è frazionabile e per essa non è previsto rimborso in caso di dimissioni o perdita a qualunque titolo della qualità di associato.

ART. 8 (Perdita della qualità di associato)
1. Gli associati cessano di appartenere all’A.R.V.A.S. per morte, dimissioni, esclusione o espulsione.
2. Le dimissioni devono essere date in forma scritta ed inviate al Consiglio Esecutivo tramite il Responsabile del G.O.L..
3. L’esclusione avviene su proposta del Responsabile del G.O.L quando l’associato non rispetta le disposizioni di cui all’art. 6, capo 3, del presente Statuto.
4. L’espulsione avviene quando l’associato:
a) firma la presenza senza aver effettuato il servizio o firma per un altro associato assente o delega altri a firmare la presenza in sua vece
b) accetta compensi per il servizio effettuato nella Struttura in cui opera come volontario, e comunque in ogni occasione e luogo utilizzando a tale scopo il titolo di associato all’A.R.V.A.S.
c) svolge attività di volontariato come associato all’A.R.V.A.S. non autorizzato preventivamente dal Responsabile del G.O.L.
d) si avvale del titolo di volontario per ottenere favori o facilitazioni personali
e) compie irregolarità o inadempienze gravi disinteressandosi del conseguimento delle finalità dell’associazione, anzi procurando ad essa un danno di immagine con comportamenti inadeguati al ruolo di volontario.
5. L’esclusione e l’espulsione vengono disposte con delibera del Consiglio Esecutivo su segnalazione del Responsabile del G.O.L. o di terzi anche non appartenenti all’associazione.
6. Contro tali provvedimenti è consentito il ricorso al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Trascorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.
7. E’ obbligatoria presso la Segreteria della sede legale dell’A.R.V.A.S la tenuta di un registro associativo, anche in formato elettronico, nel quale vengono riportati i nominativi degli associati espulsi e la relativa motivazione.
8. Dalle dimissioni o dal provvedimento di esclusione è possibile la riammissione, con istanza inviata al Consiglio Esecutivo e secondo le modalità espresse nel Regolamento di attuazione. Dopo un provvedimento di espulsione non è ammessa alcuna forma di riammissione.

ART. 9 (Corsi di formazione e di aggiornamento)
1. Il Consiglio Esecutivo, in accordo e su richiesta del Responsabile del G.O.L., valuta e autorizza i programmi dei corsi di formazione per nuovi volontari, seguendo modalità diverse a seconda delle particolarità della Struttura presso la quale operano i Volontari.
2. Il Consiglio Esecutivo, per valutazione diretta o su richiesta del Responsabile del G.O.L., promuove ed organizza i corsi di aggiornamento per i volontari e di approfondimento su temi di interesse collettivo riferibili all’area socio-sanitaria, anche di intesa con Enti o altre Associazioni.

Titolo II
L’ORGANIZZAZIONE

ART. 10 (Organi dell’Associazione)
1. Gli Organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Esecutivo
c) il Presidente
d) il Vicepresidente
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti (ove previsto dalla normativa di riferimento)

ART. 11 (L’Assemblea degli associati)
1. L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno ed in via straordinaria quando il Presidente, su parere conforme del Consiglio Esecutivo, lo reputi necessario ed opportuno, o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto; hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nell’elenco dei nuovi associati da almeno tre mesi rispetto alla data prevista per l’Assemblea.
2. L’avviso di convocazione dell’Assemblea è trasmesso con lettera raccomandata diretta ai Responsabili dei G.O.L. oppure con altre forme di trasmissione (e-mail, fax, posta certificata, ecc.) per le quali si possa avere prova di ricezione. L’avviso di convocazione contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno e gli eventuali allegati, deve essere trasmesso almeno 20 giorni prima della data prevista per l’Assemblea, e deve essere portato immediatamente a conoscenza di tutti gli associati a cura di ciascun Responsabile di G.O.L. nelle forme e con le modalità che la Struttura consente.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente è assistito da un Segretario, che può essere il Segretario dell’A.R.V.A.S. o altra persona di sua fiducia.
4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza semplice degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con qualunque numero di presenti. Per l’Assemblea straordinaria è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli aderenti.
6. Ciascun associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. Il delegante può delegare esclusivamente associati iscritti all’A.R.V.A.S.
7. E’ consentito, su espressa indicazione del Consiglio Esecutivo, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
8. In considerazione dell’attività svolta dall’A.R.V.A.S. in più ambiti territoriali, su specifica autorizzazione del Consiglio Esecutivo, é consentito lo svolgimento di assemblee decentrate, cioè in città diverse, ma tutte nello stesso giorno e con il medesimo O.d.g.. A tali Assemblee si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente articolo.
9. L’Assemblea ordinaria delibera su:
a) elezione dei Membri del Consiglio Esecutivo
b) nomina del Collegio dei Revisori ove previsto
c) approvazione del bilancio consuntivo e del conto preventivo
d) nomina degli associati onorari
e) programmi e proposte da parte del Consiglio Esecutivo
f) proposte da parte dei G.O.L. o singoli associati preventivamente vagliate dal Consiglio Esecutivo.
10. L’Assemblea straordinaria delibera su:
a) modificazioni dello Statuto
b) responsabilità dei componenti degli Organi sociali ed eventuali provvedimenti in materia
c) scioglimento, trasformazione, scissione, fusione dell’associazione.

ART. 12 (Il Consiglio Esecutivo)
1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall’Assemblea degli associati, si compone di nove Membri e dura in carica un quadriennio.
2. Il Consiglio Esecutivo:
a) elegge tra i suoi Membri il Presidente, che è anche il Presidente dell’A.R.V.A.S., ed il
Vicepresidente
b) nomina il Segretario ed il Tesoriere
c) dà esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea
d) assegna agli associati gli incarichi da svolgere per il buon funzionamento dell’A.R.V.A.S. ed il raggiungimento delle sue finalità
e) propone all’Assemblea la nomina degli associati onorari
f) ratifica gli elenchi degli associati ordinari iscritti
g) ratifica gli elenchi degli associati sostenitori
h) ratifica le richieste di dimissioni
i) accoglie o rigetta le richieste di ammissione o di riammissione
j) delibera l’istituzione e la revoca di Gruppi Operativi Locali
k) nomina i Responsabili ed i Vice Responsabili dei G.O.L. ed è sua facoltà nominare più di un Vice
Responsabile per la stessa Struttura
l) delibera l’esclusione o l’espulsione degli associati
m) promuove, autorizza e cura l’effettuazione dei corsi di formazione per nuovi volontari e di aggiornamento per gli associati
n) propone all’Assemblea l’eventuale modifica della quota di iscrizione annuale
o) cura la stipula di idonei contratti di assicurazione per gli associati
p) cura il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
q) dà attuazione ad eventuali provvedimenti adottati dal Collegio Arbitrale;
r) delibera l’eventuale assunzione di personale esterno
s) nomina eventuali esperti a seconda di particolari e straordinarie necessità
t) sottopone all’Assemblea degli associati le proposte di bilancio consuntivo e di conto preventivo, redatte anche avvalendosi di figure esterne all’associazione, disponendone l’invio ad ogni Responsabile di G.O.L. unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
3. Per gli aspetti organizzativi e le modalità operative dell’attività del Consiglio Esecutivo si rimanda a quanto previsto nel Regolamento di attuazione.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Esecutivo è necessaria la presenza di almeno cinque Membri che deliberano a maggioranza. In caso di parità nel corso delle votazioni il voto di chi presiede ha valore doppio.

ART. 13 (Il Presidente)
1. Sono compiti del Presidente:
a) rappresentare legalmente l’A.R.V.A.S. nei confronti di terzi ed in giudizio
b) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Esecutivo
c) curare l’esecuzione delle delibere degli Organi istituzionali
d) vigilare sull’osservanza delle norme statutarie
e) coordinare a tutti i livelli l’attività associativa, sia in riferimento ai G.O.L. che nei confronti di terzi
f) proporre al Consiglio Esecutivo l’eventuale nomina di esperti
g) notificare agli interessati i provvedimenti di espulsione
h) procedere alla stipula di atti di convenzione con Enti pubblici o privati, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore
i) predisporre l’Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Esecutivo e dell’Assemblea degli associati
j) firmare il bilancio consuntivo ed il conto preventivo
k) curare i rapporti istituzionali con gli Enti regionali o locali e con i Rappresentanti di altre associazioni, nonché con le Autorità Diocesane, nei territori ove sono presenti Gruppi Operativi dell’A.R.V.A.S
l) partecipare alle attività della Consulta Diocesana delle Associazioni di Volontariato cattoliche
m) adottare, in caso di necessità o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, dandone immediata comunicazione ai Membri e rinviando la ratifica dei provvedimenti alla prima riunione utile.

ART. 14 (Il Vicepresidente)
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza assumendone i compiti.

ART. 15 (Il Segretario)
1. Sono compiti del Segretario:
a) assistere il Presidente nella sua attività
b) coordinare il lavoro di segreteria dando indicazioni al personale dipendente
c) curare la tenuta e l’aggiornamento del registro degli associati
d) redigere i verbali degli Organi collegiali

ART.16 (Il Tesoriere)
1. Sono compiti del Tesoriere:
a) curare la contabilità dell’A.R.V.A.S. presentando un dettagliato rendiconto al Consiglio Esecutivo al termine della gestione annuale o dietro loro richiesta
b) rendere disponibile la documentazione contabile necessaria per la redazione del bilancio consuntivo a richiesta del Consiglio Esecutivo, al fine del relativo esame e della successiva presentazione in Assemblea
c) su incarico del Presidente effettuare eventuali pagamenti per spese ordinarie e straordinarie
d) tenere i rapporti con eventuali Società di gestione amministrativa incaricate dal Consiglio
Esecutivo
e) curare gli aspetti economici degli atti di convenzione con gli Enti ed in particolar modo le pratiche relative ai rimborsi delle quote di assicurazione degli associati.

ART. 17 (Collegio Revisori dei Conti)
1. La nomina dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti o di un Organo di controllo monocratico è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale di € 110.000,00
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, di € 220.000,00
c) dipendenti occupati, 5 unità
Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 C.c.. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, C.c.. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 18 (Il Collegio Arbitrale)
1. Qualsiasi controversia sorga per l’interpretazione e l’esecuzione delle norme statutarie fra gli Organi, fra gli Organi e gli associati, fra gli associati tra loro, deve essere demandata alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza particolari formalità di procedura, salvo il contraddittorio, entro 30 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
3. La determinazione del Collegio arbitrale è inappellabile ed avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

ART. 19 (Gruppi Operativi Locali)
1. Gli associati ordinari non possono operare in nome o per conto dell’A.R.V.A.S. in modo autonomo ma devono far parte di un Gruppo Operativo Locale (G.O.L.) e sono coordinati da un Responsabile nominato dal Consiglio Esecutivo, sostituito da un Vice Responsabile in caso di assenza o impedimento, che decade con la revoca del mandato al Responsabile o la sua sostituzione.
2. Ogni Responsabile può coordinare un solo G.O.L., fatta temporanea eccezione in caso di avviamento di un nuovo G.O.L..
3. Sono compiti del Responsabile:
a) organizzare e seguire l’attività degli associati per l’efficace funzionamento del servizio e per gli scopi istituzionali dell’A.R.V.A.S., attenendosi alle disposizioni dello Statuto;
b) provvedere affinché l’attività del Gruppo sia il più possibile attinente alle necessità locali;
c) curare i rapporti con la Dirigenza sanitaria e amministrativa della Struttura, secondo le direttive ricevute dal Consiglio Esecutivo e, tranne i casi di urgenza, previa consultazione con lo stesso;
d) segnalare al Consiglio Esecutivo eventuali comportamenti degli associati non conformi alle norme statutarie o, comunque, lesivi per il buon nome dell’associazione;
e) provvedere alla riscossione delle quote annuali di iscrizione entro il 20 gennaio di ogni anno, trasmettendo alla Segreteria centrale con immediatezza tutta la documentazione inerente il G.O.L.;
f) organizzare i corsi di formazione per nuovi associati secondo le necessità locali in accordo con il Consiglio Esecutivo che dovrà approvarne i programmi;
g) organizzare con ragionevole frequenza corsi di aggiornamento o di approfondimento;
h) partecipare agli incontri periodici organizzati dal Consiglio Esecutivo.
i) nominare i Coordinatori di Reparto, per un migliore funzionamento delle attività dei volontari qualora lo ritenga necessario. La durata di tali nomine è a discrezione del Responsabile del G.O.L..
Titolo III
DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 20 (Consulente ecclesiastico)
1. Dove opera l’A.R.V.A.S. può avvalersi della presenza di un consulente ecclesiastico nominato dall’Autorità diocesana.

ART. 21 (Cariche)
1. Possono presentare la propria candidatura a Consigliere tutti gli associati con almeno tre anni di iscrizione e di attività continuativa nell’A.R.V.A.S.
2. La carica di Membro del Consiglio Esecutivo ha la durata di un quadriennio ed è rinnovabile a seguito di voto assembleare. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare un Membro eletto in Consiglio Esecutivo verrà sostituito dal primo dei non eletti.
3. In mancanza di candidati idonei si provvederà all’elezione dei nuovi Membri nel corso della prima riunione dell’Assemblea degli associati, a condizione che il Consiglio Esecutivo mantenga il numero minimo di componenti previsto. Gli eventuali nuovi Membri restano in carica fino alla scadenza del mandato per il Membro sostituito.
4. Qualora nell’elezione delle cariche si verificasse parità di voti si considera eletto il candidato con maggiore anzianità di appartenenza all’associazione.
5. La nomina a Responsabile del G.O.L. ha la durata di un quadriennio ed è rinnovabile, tacitamente o su esplicita delibera del Consiglio Esecutivo.
6. Tutte le cariche e gli incarichi associativi possono essere revocati in qualsiasi momento dallo stesso Organo che ha effettuato l’elezione o la nomina.
7. Chi assume cariche elettive in A.R.V.A.S. non può ricoprire cariche elettive in associazioni similari che abbiano finalità identiche, e viceversa. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 22 (Esercizio finanziario)
1. L’esercizio finanziario dell’A.R.V.A.S. si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23 (Scioglimento dell’associazione)
1. Lo scioglimento dell’A.R.V.A.S. deve essere deliberato dall’Assemblea convocata in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento ogni patrimonio e bene mobile ed immobile sarà devoluto, su decisione assembleare, ad altra Organizzazione o Ente con finalità e scopi analoghi.

ART. 24 (Norme di rinvio)
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore ed al Codice civile.

ART. 25 (Validità)
1. Le norme del presente Statuto e dell’allegato Regolamento di attuazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE allegato allo Statuto Associativo

ART. 1 (Validità del Regolamento)

Il Regolamento di attuazione delle norme statutarie approvate dall’Assemblea degli associati, proprio per la sua natura di strumento di facilitazione non influente sulle stesse, viene redatto a cura del Consiglio Esecutivo e allegato allo Statuto dell’Associazione.
Il Consiglio Esecutivo, in qualità di Organo eletto dall’assemblea degli associati, ha facoltà di apportare eventuali modifiche al Regolamento motivandone i contenuti.

ART. 2 (Associato ordinario)

L’ammissione ad associato ordinario viene deliberata dal Consiglio Esecutivo previa presentazione di domanda di iscrizione nella quale il richiedente dichiara tra l’altro di accettare senza riserve lo Statuto associativo, corredata dalla documentazione attestante il superamento di un corso di formazione promosso ed organizzato dall’A.R.V.A.S. ed il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. Per l’iscrizione come associato ordinario è necessario aver compiuto il 18° anno di età. Il limite massimo di età come associato ordinario è di anni 85.

ART. 3 (Associato onorario)
La nomina di associato onorario viene deliberata dall’assemblea ordinaria degli associati su proposta dal Consiglio Esecutivo, in riferimento a persone che si siano rese benemerite nei confronti dell’A.R.V.A.S. e delle sue attività.
ART. 4 (Associato sostenitore)

La ratifica dell’iscrizione come associato sostenitore da parte del Consiglio Esecutivo avviene su indicazione dell’ufficio di Segreteria al quale va comunicata la volontà dell’interessato.

ART. 5 (Corsi di formazione)

Il corso di formazione prevede una parte teorica ed una pratica, per un totale di almeno 30 ore, tranne casi eccezionali espressamente autorizzati dal Consiglio Esecutivo (in sintesi: almeno 5 lezioni di teoria da 2 ore ciascuna, almeno 10 presenze in corsia con Tutor da 2 ore ciascuna). Le 5 lezioni di teoria, nel corso dei mesi seguenti, verranno integrate da altre lezioni inerenti argomenti di Medicina su valutazione del Direttore del corso e del Responsabile del G.O.L.; a queste lezioni saranno invitati a partecipare anche gli associati già iscritti. Ad eccezione di casi particolari e documentati, la presenza è obbligatoria. La mancanza del requisito generale di presenza non consente l’ammissione al colloquio finale.
L’ importo relativo alla quota di iscrizione al corso (€ 20,00) andrà riscosso unitamente alla presentazione della domanda di iscrizione. Per ogni iscritto dovrà pervenire in Sede la quota di € 10,00 mentre pari importo resterà nella disponibilità del singolo G.O.L.. La copertura assicurativa degli iscritti è garantita fin dalla prima lezione del corso teorico.
La parte pratica, previo accordo fra Responsabili, può essere effettuata nell’Ospedale presso il quale si desidera prestare servizio indipendentemente da dove si è sostenuta la parte teorica. Il colloquio finale verrà sostenuto, comunque, là dove si è frequentata la parte teorica; i due Responsabili di G.O.L. concorderanno tra loro le modalità.
Sentito il parere del Consiglio Esecutivo, è consentita l’iscrizione ai corsi di formazione per nuovi volontari anche a chi non ha compiuto la maggiore età: in questo caso, però, la partecipazione al corso è limitata alla parte teorica. Il corso potrà essere completato con la parte pratica dopo il compimento del 18° anno di età.

ART. 6 (Diversa formazione)

Il Consiglio Esecutivo potrà valutare l’eventuale riconoscimento, in tutto o in parte, di corsi di formazione con programmi similari promossi da altre associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore.
Nell’eventualità di un riconoscimento parziale di tali programmi, il Consiglio Esecutivo darà indicazioni sulle parti da completare, o richiedere una frequenza specifica in occasione dei propri corsi di formazione.

ART. 7 (Limiti per gli associati non ordinari)

Gli associati onorari e sostenitori non hanno alcun obbligo se non quello di evitare quanto espresso all’art. 8, capo 4, lettera e) dello Statuto associativo, pena la revoca del titolo di associato.
Gli associati onorari e sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche in seno all’A.R.V.A.S..

ART. 8 (Regole del servizio)

Gli associati ordinari prestano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto o di prestigio personale, il servizio e l’attività di volontariato in una sola Struttura, nel reparto o nei reparti e nelle fasce orarie preventivamente e liberamente concordati con il Responsabile del G.O.L..
E’ consentito cambiare reparto o turno di servizio solamente previo accordo con il Responsabile.
E’ vietato prestare servizio di volontariato o presenziare come associato A.R.V.A.S. in Strutture diverse da quella di appartenenza, o anche in quella di appartenenza ma al di fuori del concordato turno di servizio. Il divieto vale anche in caso di ricovero di parenti o amici.
Eventuali inadempienze vanno segnalate con immediatezza al Consiglio Esecutivo con nota del Responsabile del G.O.L..

ART. 9 (Assenza dal servizio)

Il volontario che non può rispettare il proprio turno di servizio deve darne pronta comunicazione al Responsabile del Gruppo o al Coordinatore di Reparto, anche al fine di consentire eventuali sostituzioni.
Il volontario che prevede un’assenza prolungata (oltre 30 giorni) deve dare comunicazione scritta al Responsabile, indicando ove possibile la data di rientro in servizio. Tale assenza può essere considerata giustificata per gravi motivi personali; in questo caso nel computo dell’attività annuale il Responsabile terrà conto, in proporzione, del limite minimo di ore riferito al volontario, sempre che la sua assenza sia stata comunicata e quindi concordata.
In caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 90 giorni e comunque non comunicata preventivamente, il Responsabile, esperiti i tentativi di contatto con il volontario, può proporre al Consiglio esecutivo la sua esclusione.
In accordo con il Responsabile del G.O.L., le assenze possono essere successivamente recuperate ma sempre entro il limite dell’anno solare.

ART. 10 (Riammissione)

Nel caso di dimissioni o esclusioni, la riammissione è accettata senza ulteriori condizioni se non la presentazione al Consiglio Esecutivo di un’istanza ed il pagamento della quota annuale, solo però nel caso che tale periodo di assenza dal servizio non sia superiore ad anni 5.
Se questo limite viene superato, il volontario dovrà sostenere un periodo di tirocinio a discrezione del Responsabile del G.O.L., che successivamente presenterà una breve relazione.
A seguito di un provvedimento di espulsione non è prevista alcuna forma di riammissione se non dopo l’annullamento di tale provvedimento su specifica e motivata delibera del Consiglio Esecutivo, o a seguito di eventuale pronunciamento da parte del Collegio Arbitrale.

ART. 11 (Trasferimento)

Il trasferimento di un volontario da un G.O.L. ad un altro deve essere autorizzato dal Consiglio Esecutivo, sentito il parere dei due Responsabili che, precedentemente e per le vie brevi, avranno dato parere favorevole.

ART. 12 (Identificativi e firme)

Gli associati ordinari sono tenuti ad indossare il camice sul quale deve essere sempre apposto il tesserino identificativo, disposto con delibera del Consiglio Esecutivo, che ne determina il colore ed i contenuti. E’ obbligatoria l’apposizione di firma leggibile all’inizio ed al termine del turno di servizio, con indicazione dell’orario.

ART. 13(Attività minima e massima)

L’attività di volontariato, per anno solare, considerata minima per poter rinnovare l’iscrizione all’A.R.V.A.S. è pari a 60 ore. In tale attività può essere computata la partecipazione alle Assemblee e alle riunioni locali, nonché ai corsi di aggiornamento o approfondimento. Può altresì essere computata come attività quella svolta dai Membri del Consiglio Esecutivo per le finalità associative.
Non esiste limite massimo all’attività di volontariato, purché la stessa sia sempre preventivamente concordata con il Responsabile del G.O.L..

ART. 14 (Modulistica)

Le domande di ammissione ai corsi, di iscrizione all’associazione, di riammissione, di trasferimento, di dimissioni, devono essere compilate su moduli predisposti dalla Segreteria centrale.
Le firme di presenza vengono apposte in modo leggibile su moduli predisposti dal Responsabile del G.O.L. secondo la migliore fruibilità e chiarezza.

ART. 15 (Spese)

Eventuali spese, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Esecutivo ed effettivamente sostenute e documentate, possono essere rimborsate al volontario o al Gruppo locale.

ART. 16 (Consiglio Esecutivo)

Il Consiglio Esecutivo è convocato presso la sede dell’A.R.V.A.S. o in altro luogo ed è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in caso di loro impedimento, dal Consigliere più anziano di servizio. Il Consiglio Esecutivo può altresì essere convocato su richiesta di almeno sei Membri.
La convocazione è fatta, con preavviso di almeno 5 giorni, con i mezzi di comunicazione maggiormente fruibili e contiene gli argomenti da trattare all’Ordine del Giorno di natura provvisoria. Lo stesso verrà adottato come definitivo in sede di riunione, dopo avervi apportato eventuali integrazioni a richiesta dei Membri. In caso di emergenza è consentita una convocazione anche con preavviso inferiore purché vi sia certezza di comunicazione a tutti i Membri.
I verbali delle riunioni del Consiglio Esecutivo sono redatti dal Segretario o da un Membro del Consiglio facente funzioni, e devono essere completati con la firma dell’estensore e del Presidente.

ART. 17 (Commissioni elettorali locali)

Per le Commissioni elettorali locali eventualmente resesi necessarie in occasione delle assemblee decentrate previste dall’art. 11, capo 8 dello Statuto, la composizione delle stesse vede uno dei Membri del Consiglio Esecutivo in qualità di Presidente e la presenza di almeno un Responsabile di G.O.L. e di almeno un associato ordinario.





© 2019 A.R.V.A.S. - Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria - Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore Organi istituzionali Statuto Privacy Policy CSKod